Il pedone che attraversa al di fuori delle strisce ha sempre torto?

Il pedone che attraversa al di fuori delle strisce ha sempre torto?
20 Gennaio 2020: Il pedone che attraversa al di fuori delle strisce ha sempre torto? 20 Gennaio 2020

Con la sentenza n. 47204/2019 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di sinistri stradali provocati dal pedone che attraversa al di fuori delle strisce.

Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (fatto accaduto prima della riforma del codice penale in tema di omicidio stradale), perché, attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, aveva provocato la caduta di un ciclista e il suo successivo decesso in conseguenza delle lesioni riportate.

Il Tribunale di Messina aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto.

La sentenza di primo grado era poi stata confermata anche dalla Corte d’appello di Messina.

La Corte territoriale, infatti, aveva rilevato che l’attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato e che tale circostanza imponeva al ciclista di prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni. 

Inoltre, la circostanza che il pedone avesse attraversato la strada a nove metri di distanza dalle strisce era da considerarsi non rilevante, atteso che l’elevata velocità della bicicletta e l’assenza di cautele da parte del ciclista inducevano a ritenere che quest’ultimo avrebbe comunque investito il pedone, anche se questi si fosse trovato esattamente in corrispondenza delle strisce pedonali.

Avverso la predetta sentenza avevano proposto ricorso per cassazione le parti civili, osservando, tra le altre, che il Collegio aveva erroneamente rinvenuto profili di imprudenza nella condotta del ciclista.

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno rigettato il ricorso.

Anzitutto, la Cassazione ha ricordato che “il conducente di un veicolo [nel caso di specie, il ciclista] è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze”. 

Pertanto, “non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale”. 

Ciò posto, la Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, posto che i Giudici di merito hanno compiutamente analizzato le specifiche modalità con le quali venne effettuato l’attraversamento della sede stradale, in prossimità di un passaggio preventivamente segnalato anche da segnaletica verticale, oltre che da rallentatori ottici di velocità e chiarendo che la presenza del pedone risultava in concreto del tutto prevedibile, tenuto pure conto del fatto che l’imputato proveniva da un’area di sosta. 

Inoltre, il richiamato ragionamento di tipo controfattuale sviluppato dalla Corte territoriale, sulla inutilità del comportamento alternativo lecito da parte del pedone, è risultato pienamente conferente rispetto alle indicazioni offerte dal diritto vivente sul versante della cosiddetta causalità della colpa, che “si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere”.

Per tali ragioni, i ricorsi depositati dalle parti civili non hanno trovato accoglimento.

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